L’articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall’ obbligo di redigere il bilancio consolidato: a) quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali; b) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite; c) quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti; d) quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 127/1991.