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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato - p.25

Riferimenti OIC
ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Descrizione

L’articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall’ obbligo di redigere il bilancio consolidato:
a) quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
b) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata
(la subholding) e le sue controllate sono inserite;
c) quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
d) quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 127/1991.