Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile.