L'articolo 28, D.lgs. 127/91 prevede alcune esclusioni facoltative dall’ area di consolidamento nelle seguenti fattispecie. a) Irrilevanza della controllata - Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall’area di consolidamento. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso. b) Gravi e durature restrizioni all’esercizio dei diritti della controllante. c) Impossibilità ad ottenere le informazioni - quando non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, l’impresa controllata può essere esclusa dall’area di consolidamento. L’art. 28, comma 2, lett. c), del D.lgs. 127/1991 precisa che tale evenienza si può verificare solo “in casi eccezionali”. d) quando le azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione –– una controllata può essere esclusa dall’area di consolidamento quando è stata acquisita con l’esclusivo fine della vendita entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. In tal caso essa è classificata nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.