L’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo: - si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; - la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.