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OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: definizioni - p.24

Riferimenti OIC
Descrizione

Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il bilancio consolidato l’art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Per l’interpretazione del concetto di rilevanza si rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono applicati con riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti quantitativi della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno considerare nelle specifiche circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale del ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il risultato prima delle imposte.