La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all’imputazione di tale differenza. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991 la differenza di annullamento è calcolata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.