Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto. Ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un’influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.