Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d’esercizio.