Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili: 1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante; 2) rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente; 3) rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie; 4) rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione; 5) rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante (v. successivo paragrafo).