Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, a cui si rinvia, fatte salve le particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse. Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un’unica grande impresa per cui: a) le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate; b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi. Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci d’esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.