Nei casi in cui la suddetta operazione non comporti la relativa perdita del controllo, si determina l’ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l’operazione. Detta differenza costituisce l’utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione. Anche in questi casi si imputa la differenza a conto economico analogamente a quanto previsto nel caso della cessione di quote di partecipazione senza perdita del controllo.