Se per una società controllata si manifestano le condizioni per l’esclusione dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. 127, essa è esclusa a partire dall’esercizio in cui dette condizioni si manifestano. Il valore della stessa controllata da iscrivere nel bilancio consolidato come partecipazione (nuovo valore iniziale di carico) è determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita del controllo.