Nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro previsto dalle norme, si applicano le disposizioni in tema di cambiamenti di principi contabili previste dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.