Cosa sono i conti d’ordine

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Redazione

I conti d'ordine hanno lo scopo di rilevare accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetti in un tempo successivo. Essi integrano il sistema principale di rilevazione. Per tale ragione il loro metodo di contabilizzazione viene definito minore o supplementare.  

Indice

Definizione di conti d’ordine

Classificazione dei conti d’ordine

Sistema di rilevazione contabile

Conti d'ordine in bilancio

Impegni

Garanzie

Passività potenziali

Definizione di conti d’ordine

I conti d'ordine hanno lo scopo di rilevare accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetti in un tempo successivo. Ai conti d'ordine si applicano i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dall'art. 2423 Codice civile, secondo comma.

Ai fini del bilancio, si applicano, inoltre, gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dai commi terzo e quarto del suddetto articolo del codice civile, ossia:

  • non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
  • se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

Classificazione dei conti d’ordine

Non è prevista dal legislatore una articolazione prestabilita dei conti d’ordine. Nella prassi essi vengono classificati nei seguenti gruppi:

  • impegni;
  • rischi;
  • beni di terzi.

Impieghi

Gli impeghi accoglie le obbligazioni assunte dall’impresa verso terzi o da terzi verso l’impresa dal momento della stipula del contratto al momento della sua esecuzione, ossia quando viene accertato lo scambio.

Non tutti gli impegni debbono essere contabilizzati nei conti d’ordine. Occorre a tal fine tenere conto del principio di significatività. Pertanto, non è ad esempio richiesta la contabilizzazione dei ordini ricevuti e da eseguire nel corso della normale attività di un’azienda manifatturiera.

Rischi

La categoria dei rischi include gli eventi accertati alla data di chiusura dell’esercizio la cui manifestazione futura solo eventuale. Per tale ragione non hanno ancora i requisiti per essere rilevati immediatamente in bilancio. Questa categoria include in particolare le garanzie prestate direttamente o indirettamente e le passività potenziali. I rischi vengono di norma classificati per grado di probabilità in:

  • probabili;
  • possibili;
  • remoti.

I rischi probabili trovano la loro rappresentazione nel sistema contabile principale tra i fondi rischi. I rischi possibili sono rilevati nei conti d’ordine e, laddove richiesto, esposti in nota integrativa. Quelli remoti non sono soggetti a rilevazione contabile.

Beni di terzi

La categoria dei beni di terzi presso l’impresa include operazioni (ad es. deposito, cauzione, ecc.) che, pur non influenzando direttamente l’entità del patrimonio aziendale, comportano un onere di custodia e di potenziali risarcimento di danni.

E’ opportuno, inoltre, considerare tra i conti d’ordine anche i beni dell’impresa presso terzi ai fini di memoria della connessa operatività.

Sistema di rilevazione contabile

Sul piano contabile i conti d’ordine integrano il sistema principale di rilevazione. Per tale ragione il loro metodo di contabilizzazione viene definito minore o supplementare. Esso consiste nel mantenere il formalismo della partita doppia pur non comportando variazioni né patrimoniali né economiche.
In questo sistema, il valore dell’operazione è registrato in una coppia di conti funzionanti in maniera «antitetica»:

  • un conto rileva l'oggetto (aspetto originario) e
  • l'altro il soggetto (aspetto derivato).

La denominazione del conto che rileva l’oggetto indica l’impegno, il rischio o il bene sottostante. Ad esempio:

  • Merci di terzi in prova.

La denominazione del conto che rileva il soggetto indica le persone o le categorie di persone con le quali è stato assunto l’impegno o il rischio. Ad esempio:

  • Depositanti per merci in prova.

Con riferimento al segno che devono assumere i movimenti nei suddetti conti, la prassi prevede che:

  • i conti all’oggetto siano movimentati in Dare quando l’oggetto è acquisito o acquisibile, mentre in avere quando è trasferito o trasferibile;
  • i conti al soggetto vengono rilevati in via antitetica. Pertanto, sono registrate in avere le controparti aventi conto all’oggetto in dare e in dare le controparti aventi conto all’oggetto in avere.

Con riferimento all’esempio delle merci di terzi in prova avremo pertanto la seguente scrittura:

  • Dare: Merci di terzi in prova (conto all’oggetto acquisito);
  • Avere: Depositanti per merci in prova (conto al soggetto antitetico).

Nel momento in cui l'entità del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, si effettua una registrazione opposta nei medesimi conti.
In questo modo il saldo di ciascuna coppia di conti d'ordine esprime il valore del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso l'azienda, da riportare in bilancio laddove richiesto.
Con riferimento all’esempio delle merci di terzi in prova avremo pertanto la seguente scrittura:

  • Dare: Depositanti per merci in prova (conto al soggetto antitetico);
  • Avere: Merci di terzi in prova (conto all’oggetto acquisito).

Conti d'ordine in bilancio

L’informativa sui conti d’ordine – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d della direttiva 2013/34/UE).
In proposito l’art. 2427, c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare l'importo complessivo:

  • degli impegni
  • delle garanzie
  • delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

In particolare, occorre indicare:

  • la natura delle garanzie reali prestate;
  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Impegni

L’art. 2427, c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare l'importo complessivo degli impegni. Inoltre, occorre indicare:

  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Sono inscritti tra i conti d’ordine, nel sistema degli impegni, i contratti sinallagmatici, che non siano a effetti reali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti. Essi, infatti, in tale lasso di tempo, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità del risultato economico. Si tratta, in genere, di contratti ad esecuzione differita, stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, dai quali derivano obbligazioni reciproche tra le controparti sin dal momento della loro stipulazione.

Garanzie

L’art. 2427, c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare l'importo complessivo delle garanzie. Inoltre, occorre indicare la natura delle garanzie reali prestate.

L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali riguarda quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui.

Le garanzie reali relative a debiti propri non sono oggetto di iscrizione nei conti d’ordine. In questo caso, infatti, il bene gravato da pegno o da ipoteca soggetto al rischio di espropri rimane iscritto nell'attivo patrimoniale mentre il debito è iscritto nel passivo. Tale operazione è segnalata in nota integrativa.

Passività potenziali

Per la definizione di passività potenziale si può far riferimento ai principi contabili internazionali. Secondo lo IAS 37, par. 10, la passività potenziale è:

  • una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità; o
  • un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
    • non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
    • l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

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