Scorporo diritto di opzione obbligazione convertibile
Come chiarito dall’Oic 32, al fine della rilevazione iniziale dell’obbligazione convertibile, è necessario operare lo scorporo del derivato implicito dall’obbligazione convertibile. A tal fine occorre determinare il fair value dell’obbligazione convertibile e successivamente, per differenza, il valore dell’opzione di conversione. Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta nel patrimonio netto tra le Altre riserve. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva.
Il fair value della passività è determinato attualizzando i flussi di cassa futuri relativi al prestito emesso utilizzando non il tasso d’interesse nominale dell’obbligazione bensì il tasso d’interesse annuale di mercato per un prestito obbligazionario con caratteristiche simili ma privo dell’opzione. Considerato che il dettato dell’OIC 32, par. 49 prevede esplicitamente che “la riserva, non è soggetta a valutazioni successive”, le successive registrazioni contabili conseguenti all’emissione dell’obbligazione convertibile si concentreranno esclusivamente sulla componente di debito del titolo.
Scritture correlate
Paginazione
- Pagina precedente
- Pagina 2
- Pagina successiva