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Rimborso ai soci per recesso

A seguito di recesso, al socio deve essere rimborsata la partecipazione in funzione del valore economico della società. Con riferimento alla determinazione del valore da liquidare al socio receduto, nel caso di azioni non quotate, l’articolo 2437-ter c.c. stabilisce che il valore di rimborso delle azioni deve essere determinato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni. La differena tra il valore economico e quello contabile rappresenta un avviameto. Gli utili maturati fra l’inizio dell’esercizio e il momento del recesso rappresentano un costo di competenza per la società.

Tipo Scrittura
Numero Scrittura
374

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