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Riduzione del capitale per decadenza del socio moroso

L'art. 2344 c.c. prevede che se il socio non esegue i pagamenti dovuti gli amministratori possono offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. La norma civilistica stabilisce, inoltre, che in mancanza di offerte gli amministratori possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Tipo Scrittura
Numero Scrittura
375
Scrittura Contabile