Prestazioni di servizi imponibili a società sottoposte al controllo delle controllanti

Secondo l'art. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette a I.V.A (e quindi definite imponibili) le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. In questi casi, al cliente viene addebitato oltre il prezzo del bene anche l'I.V.A.. Quest'ultima è determinata applicando al prezzo un'aliquota che varia in funzione del bene oggetto della vendita. Nel caso in esame la vendita è effettuata ad una società sottoposte al controllo delle controllanti.

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171