La società applica retroattivamente i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti. In questi particolari casi la società applica i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando anche questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.