Come detto al precedente paragrafo 1 il presente principio richiede l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali. Tuttavia, un principio contabile che disciplina le modalità di prima applicazione di un nuovo set di regole contabili, non può non tenere in debita considerazione le difficoltà applicative che ne possono derivare. Per questa ragione nel principio contabile è previsto che non si debba procedere con l’applicazione retroattiva nei casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti ai sensi dell’art. 2423, comma 4, codice civile. Inoltre, l’OIC ha individuato ex ante alcune fattispecie, quelle contenute nell’Appendice A, in cui l’applicazione retroattiva potrebbe risultare particolarmente complessa. Di conseguenza quando la società applica una delle esenzioni dell’Appendice A non deve dimostrare che l’applicazione retroattiva non sarebbe stata fattibile, eccessivamente onerosa oppure irrilevante. Trattandosi di una facoltà, è sempre possibile non avvalersene e quindi applicare retroattivamente i principi contabili nazionali anche a suddette fattispecie qualora lo ritenga opportuno.