L’OIC ha osservato che: l’OIC 32 prevede la possibilità di valutare l’intero strumento al fair value, quando questo è quotato (ossia fair value 1) e che nella prassi, soprattutto delle società non finanziarie, la diffusione di strumenti ibridi non quotati è limitata. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, l’OIC ha ritenuto opportuno consentire alle imprese di continuare a valutare a fair value gli strumenti non quotati esistenti alla data di transizione che in base al IFRS 9 erano valutati al fair value.