Fermo restando che il cambiamento di set di regole contabili applicate non rappresenta, in sé, un espediente per procedere ad un cambio di destinazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, alla data di transizione la società deve procedere alla classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, che sarebbero iscrivibili come attività in base ai principi contabili nazionali, tra attivo circolante e attivo immobilizzato in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio. In presenza di una ragionevole concordanza di portafogli non è giustificato che la destinazione economica dei titoli di debito e delle partecipazioni cambi al cambiare delle regole contabili.