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OIC 33 - Passaggio ai principi contabili nazionali: oic 20 titoli di debito e oic 21 partecipazioni - A.8

Riferimenti OIC
APPENDICE A: ESENZIONI ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE
OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni
Descrizione

Fermo restando che il cambiamento di set di regole contabili applicate non rappresenta, in sé, un espediente per procedere ad un cambio di destinazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, alla data di transizione la società deve procedere alla classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, che sarebbero iscrivibili come attività in base ai principi contabili nazionali, tra attivo circolante e attivo immobilizzato in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio. In presenza di una ragionevole concordanza di portafogli non è giustificato che la destinazione economica dei titoli di debito e delle partecipazioni cambi al cambiare delle regole contabili.