Si ipotizzi che la società abbia capitalizzato, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, oneri finanziari come parte del costo dell’impianto. In base ai principi contabili nazionali (OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”) è ammessa la capitalizzazione di tali oneri. Se, nel passaggio ai principi contabili nazionali, la società decide di non avvalersi della facoltà di capitalizzare gli oneri finanziari, nelle circostanze in cui la separazione dal costo dell’impianto degli oneri finanziari precedentemente capitalizzati risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso, o gli effetti sono irrilevanti, mantiene in bilancio il costo dell’impianto così come determinato in base ai precedenti principi contabili applicati.