È stata inserita un’esenzione anche per le rimanenze di magazzino in quei casi in cui il principio contabile precedentemente applicato prevedeva la rilevazione a fair value delle rimanenze. Pertanto, applicando il criterio contabile del fair value non è richiesto in alcun modo di tracciare il costo degli item di magazzino movimentati. Ciò in quanto risulterebbe estremamente difficoltoso determinare alla data di transizione il costo medio ponderato, il LIFO oppure il FIFO per questi item.