Pertanto, nella prospettiva di approfondire il tema delle condizioni necessarie all’iscrizione delle imposte differite attive nell’ambito dei principi contabili nazionali, si è ritenuto allo stato di non prevedere alcuna specifica disposizione nel presente principio. Sulla base degli elementi raccolti, non è possibile, infatti, escludere che in determinate fattuali circostanze, nonostante la già richiamata sostanziale coincidenza nella recuperabilità delle imposte differite attive tra IAS 12 e OIC 25 possano riscontrarsi delle differenze rilevanti nel processo di transizione dai principi contabili internazionali a quelli nazionali.