Il paragrafo A4 prevede che nei casi in cui la società opti per l’esenzione prevista dal paragrafo A3 deve rettificare l’avviamento, e per l’eventuale eccedenza il patrimonio netto, quando elimina le attività e le passività che non rispettano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali. Tale scelta deriva dal fatto che un’eventuale non iscrivibilità di un’attività o passività secondo i principi contabili nazionali avrebbe influenzato il valore dell’avviamento come elemento residuale di un’aggregazione aziendale. Pertanto, la rettifica alla data di transizione dell’elemento non iscrivibile deve interessare l’avviamento e non il patrimonio netto di apertura.