Nei casi in cui la società opti per l’esenzione prevista dal paragrafo A3, è necessario verificare che le attività e passività iscritte in bilancio a seguito dell’aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali. L’eliminazione contabile di tali poste di bilancio comporta la rettifica, in base al valore contabile iscritto alla data di transizione, dell’avviamento per pari importo e, per l’eventuale eccedenza, del patrimonio netto.