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OIC 32 - Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari derivati nella legislazione civilistica - art. 2423, c. 4, c.c.

Riferimenti OIC
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.