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OIC 32 - Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari derivati nella legislazione civilistica - art. 2426, c. 4

Riferimenti OIC
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.