Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 può essere designata una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in circolazione.