Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato. Per valutare la correlazione tra i due contratti è opportuno fare riferimento alle casistiche riportate nell’Appendice C; b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato di cui al paragrafo 11.