Quando le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari e la variabile sottostante (definite “relazioni di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un forward oppure swap che hanno un fair value prossimo allo zero), alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su un’analisi esclusivamente qualitativa ai sensi del paragrafo 72 e non necessita dell’elaborazione di un test quantitativo ai sensi del paragrafo 73. Nei paragrafi dal 101 al 118 sono riepilogati i passaggi necessari per la contabilizzazione di suddette relazioni di copertura.