Le regole di prima applicazione dell’OIC 32 sono di carattere retrospettico. Trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio previsto per il costo ammortizzato, non è stato possibile prevedere un approccio differente. Tuttavia, la ricostruzione storica dei dati, nei casi delle coperture contabili e separazione dei derivati incorporati, può essere oggettivamente difficoltosa e, a causa del tempo trascorso, portare a risultati non del tutto attendibili. Pertanto è stata prevista la possibilità di designare le coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 1° gennaio 2016. Inoltre per la designazione delle coperture nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è stato fattibile procedere alla verifica utilizzando le informazioni disponibili al 1° gennaio 2016 è stato consentito di procedere alla designazione della relazione di copertura se i criteri di ammissibilità sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio di prima applicazione. Così facendo si è lasciata la possibilità di un’applicazione retrospettica piena, ad esempio per quelle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili nazionali ma che appartengono a gruppi che già da tempo redigono il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS.