Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, come segue: a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri; b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.