Nel momento in cui cessa l’ operazione di copertura l’ adeguamento dell’ elemento coperto è mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell’attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell’impegno irrevocabile. Qualora l’elemento coperto sia un’attività o una passività finanziaria, l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato gradualmente a conto economico lungo la durata dell’elemento coperto. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato a conto economico secondo il criterio dell’interesse effettivo stabilito dall’OIC 15 “Crediti”, OIC 19 “Debiti” e OIC 20 “Titoli di debito”.