Nello specifico, l’OIC ha osservato che l’OIC 32, disciplinando unicamente la classificazione dell’effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniva invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell’effetto realizzativo degli stessi (ossia l’effetto che emerge in sede di eliminazione contabile di un derivato non di copertura).