OIC 32 - Strumenti finanziari derivati: ambito di applicazione - p.4
Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente principio:
a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;
b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società;
c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.