La voce B1 “per trattamento di quiescenza e obblighi simili”, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 codice civile, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio: - fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.; - fondi di indennità suppletiva di clientela; - fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.