stabilisce che: Al comma 1) “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.” Al comma 2) “La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.” Al comma 3) “Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”