L’articolo 2424 del codice civile prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: “I — Capitale. II — Riserva da soprapprezzo delle azioni. III — Riserve di rivalutazione. IV — Riserva legale. V — Riserve statutarie. VI — Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII — Utili (perdite) portati a nuovo. IX — Utile (perdita) dell’esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.