Il divieto ex articolo 2444, comma 2, del codice civile di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale”.