Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’attivo è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione ed entro la data di redazione del bilancio, la società calcola l’imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente della stessa attività. L’imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D12 “debiti tributari”, in quanto l’aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell’operazione straordinaria.