OIC 25 - Imposte sul reddito: operazioni straordinarie – avviamento - p.77
Una differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento, se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali (ossia il suo valore fiscale è pari a zero, o è riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello contabile). Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 54, la società non iscrive le imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento. L’avviamento rappresenta, infatti, la differenza che residua dopo l’ allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l’ operazione straordinaria. Conseguentemente, l’iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell’avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell’attivo e del passivo; ciò renderebbe l’informazione contenuta nel bilancio meno trasparente.