Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in quattro voci distinte: a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio . La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità). b) imposte relative a esercizi precedenti Le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 “Debiti”). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. c) imposte differite e anticipate, che accoglie: i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti daesercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. d) Proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.