Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che: − vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o − sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dall’alienazione dell’attività immateriale al termine della vita utile e: • il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e • è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività. Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.