La classificazione prevista dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante è la seguente: CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1. partecipazioni in imprese controllate; 2. partecipazioni in imprese collegate; 3. partecipazioni in imprese controllanti; 3.bis partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4. altre partecipazioni.