Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente: BIII) Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in: a. imprese controllate; b. imprese collegate; c. imprese controllanti; d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d.bis altre imprese.