Le partecipazioni detenute nella società controllante sono classificate nell'attivo immobilizzato, alla voce BIII 1) c) “partecipazioni in imprese controllanti”, oppure nell’attivo circolante alla voce CIII 3) “partecipazioni in imprese controllanti”, avendo avuto riguardo alla destinazione attribuita (vedi par. 10). Al momento dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare denominata “Riserva per azioni (quote) dell'impresa controllante in portafoglio”, da indicare distintamente alla voce AVI “Altre Riserve” del Patrimonio Netto.