Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge. Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.