Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.